TESTAMENTI
Il testamento è un atto revocabile con il quale ogni persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere. Nel nostro ordinamento giuridico, vi sono tre forme ordinarie di testamento:
- Il testamento olografo è una scrittura privata per la quale sono necessari alcuni requisiti formali: l’autografia (non può essere scritto al computer, ma deve essere di proprio pugno), la datazione e la sottoscrizione. Gli svantaggi di questa tipologia di testamento sono i seguenti: possibilità di distruzione ad opera di terzi; possibilità di smarrimento; possibilità di errori; possibilità di falsificazioni; possibilità di contestazioni circa l’autenticità del documento; difficoltà di interpretazione in caso di disposizioni particolarmente complesse.
- Il testamento per atto di notaio è, invece, il testamento pubblico che viene ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e presenta diversi vantaggi: rigoroso accertamento della volontà del testatore;nessuna possibilità di smarrimento o sottrazione; forza probatoria tipica dell’atto pubblico; garanzia di conformità all’ordinamento giuridico; possibilità di utilizzo anche da parte di chi non potrebbe ricorrere al testamento olografo, quali ad esempio analfabeti, stranieri o impossibilitati a scrivere.
- Il testamento segreto che è il testamento scritto dal testatore o da un terzo e consegnato personalmente al notaio (che quindi non ne conosce il contenuto), il quale redige un semplice verbale di ricevimento.
TUTELA DEGLI EREDI LEGITTIMARI
La legge tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge.
A seconda dell’esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede quale sia la quota di eredità riservata a costoro, considerando anche i debiti del defunto ed eventuali donazioni da lui effettuate in vita, e quale sia, quindi, la quota di eredità (disponibile) di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chi vuole.
C’è, quindi, un limite alla libertà di fare testamento: se il testamento lede i diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci
