TRUST
La società anglosassone fa grande utilizzo di questo istituto. La ragione è l’estrema versatilità di questo istituto giuridico e la sua vocazione ad essere utilizzato con efficienza di risultati in una pluralità di occasioni: i trust permettono ad un soggetto (detto settlor o disponente) di affidare la proprietà e la gestione di un dato bene ad un altro soggetto (detto trustee) perchè, nell’interesse di coloro che il settlor indica come suoi beneficiari, il trustee ne faccia un determinato utilizzo; i trust, pertanto, sono “strutture aperte”, nelle quali ciascuno cala il contenuto che desidera, ovviamente rispettando i principi di base, che sono pochi e chiari.
Il motivo del successo che il trust ha ottenuto nel nostro Paese risiede dunque nella considerazione che il trust non è tanto una fra le possibili varie tecniche di pianificazione successoria o fiscale (e tanto meno è un modo per frodare creditori, fisco e parenti), ma è uno strumento che consente di tutelare una serie di interessi.
Quando io affido delle somme o dei beni ad un professionista, quei beni una volta nella disponibilità del professionista depositario, entrano a far parte del suo patrimonio “generale” e con esso si “confondono”. Di modo che, se malauguratamente quel professionista viene fatto oggetto di procedure di sequestro o pignoramento, anche le somme presso di lui depositate vanno a soddisfare le pretese dei suoi creditori, ai quali non può essere eccepito che si trattava di somme non di titolarità del professionista in questione ma di somme presso il medesimo “solamente” depositate al fine dello svolgimento di un dato incarico da parte sua. Tale problematica non trova rimedi negli strumenti tradizionali che il nostro ordinamento offre.
Se invece si ricorre al trust, si sfrutta l’effetto “segregativo” che il trust produce nel patrimonio di chi riceve quelle somme: il cliente/depositante diventa il “disponente” (o settlor) del trust, il professionista/depositario ne diviene il trustee, le somme che questi riceve non vanno a confondersi con il restante suo patrimonio, le cui vicende non influenzano dunque la sorte delle somme depositate, le quali debbono essere utilizzate dal trustee, sotto sua personale responsabilità, a seconda dello scopo per il quale esse sono state depositate.
In particolare quelle somme non hanno nulla a che fare con il regime coniugale in cui il trustee si trovi, non subiscono alcuna conseguenza nel caso di sua morte, non sono aggredibili dai suoi creditori, non vanno a far parte del fallimento in cui il trustee eventualmente incappi per sue disavventure imprenditoriali.
Questo è però solo un piccolo esempio dell’infinita varietà di casi nei quali il trust può essere efficacemente utilizzato nel nostro ordinamento: e questi casi tanto più sono numerosi e variegati, quanto maggiore è la fantasia e la abilità dei professionisti che sono chiamati ad agire in questo ambito.
Si può avere il caso delle azioni di una holding di controllo di un gruppo societario affidate a un trustee per gestire una successione generazionale o una ristrutturazione industriale; oppure il caso del trust di una abitazione o di altri immobili che un genitore intenda destinare a determinati familiari (sempre considerando però che non si possono con il trust violare le regole della legittima e cioè della parte di eredità che necessariamente spetta a certi stretti familiari: coniuge e figli in primis) ovvero al sostegno di un disabile.
Ancora, per agevolare il buon esito di una procedura di concordato preventivo, viene istituito un trust mediante il quale determinati soggetti (familiari dell’imprenditore in crisi) hanno messo a disposizione della procedura alcuni beni immobili, in modo che, con il ricavato della loro vendita, si incrementasse il margine di soddisfazione dei creditori.
TIPI DI TRUST
I trust possono dividersi in due grandi categorie: quelli di interesse familiare e quelli di interesse imprenditoriale o finanziario.
Tra i trust di carattere familiare vanno compresi quelli destinati ad assistere soggetti deboli e quelli che preordinano una successione ereditaria, che forse sono i più frequenti.
Tra i secondi, la tipologia è più varia: garanzia di un prestito obbligazionario, investimenti compiuti da più soggetti, patti di sindacato e così via. Al confine fra le due categorie sono i trust per assicurare l’integrità del controllo di un gruppo societario nonostante le vicende che possano toccare i singoli.
I PRINCIPI BASE
- I beni che si vogliono vincolare in trust escono dalla disponibilità di chi istituisce il trust;
- i beni entrano nella disponibilità di un altro soggetto, che si chiama trustee, il quale li riceve per realizzare la finalità che gli è stata indicata;
- i beni – pur trasferiti da chi istituisce il trust al trustee – non sono “suoi” a tutti gli effetti; per esempio, se egli muore, i suoi eredi non possono farli propri; se egli fallisce, quei beni non entrano nella massa fallimentare; e così via: è quell’effetto del trust che i giuristi chiamano “segregazione”;
- il trustee è un “fiduciario”, fa quello che gli è stato detto nell’atto per mezzo del quale il trust è stato istituito: da quel momento, tocca a lui decidere cosa è meglio.
In altri termini il trustee è un soggetto che pensa agli interessi delle persone che il trust vuole favorire e pensa in primo luogo a loro anche perché il trustee risponde verso di loro, non verso chi lo ha nominato.
I TRUST “INTERNI”
Con questa espressione si intendono i trust istituiti e operanti in Italia che sono regolati da una legge straniera: la legge inglese, per esempio, o altra legge che conosce e disciplina i trust.
Questo avviene perché in assenza di una legislazione italiana in materia, la legge italiana permette (e impone) di regolare rapporti fra italiani secondo una legge straniera. I trust interni, quindi, sono rapporti giuridici riguardanti soggetti e beni italiani che si avvalgono delle norme delle leggi che da secoli hanno a che fare con i trust.
L’ISTITUZIONE DEL TRUST
Il disponente sottoscrive un atto istitutivo, che nomina il trustee, accompagnato o seguito dal trasferimento di beni o diritti al trustee: il trasferimento può essere compiuto dallo stesso disponente o anche da altri soggetti in una o più riprese. Ovvero: il disponente sottoscrive una dichiarazione unilaterale e cioè dichiara, nelle forme opportune, che certi suoi beni o diritti sono da quel momento vincolati al perseguimento di una certa finalità; egli ne diviene il trustee. Ancora, il disponente può stabilire l’istituzione del trust nel proprio testamento.
LE REGOLE DEL TRUST
Le regole del trust sono stabilite dal disponente (nell’atto istitutivo o nella dichiarazione unilaterale o nel testamento): il disponente stabilisce, per esempio, la durata, i beneficiari, i poteri del trustee, i poteri del guardiano, la sostituzione del trustee, i criteri dell’amministrazione dei beni, l’impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni.
Il quadro normativo generale è dato da una legge straniera che conosce e disciplina l‘istituto del trust scelta dal disponente.
Dato costante è la segregazione: i beni non possono essere distolti dalla finalità del trust; le vicende personali del trustee (vincoli coniugali, debiti, fallimento, morte) non hanno effetto sui beni in trust. Quando un trustee cessa dal suo ufficio i beni in trust passano al suo successore. La durata di un trust dipende dalla sua legge regolatrice.
IL DISPONENTE O SETTLOR
È il soggetto che istituisce il trust e che dota il trustee dei mezzi necessari per lo svolgimento del suo “incarico”: il disponente può trasferire al trustee determinati propri beni, che appunto debbono essere gestiti dal trustee in funzione dello scopo che il disponente ha delineato nell’atto istitutivo del trust; il disponente può altresì dotare il trustee delle risorse finanziarie idonee per andare ad acquistare determinati beni, da porre sotto la sua amministrazione sempre per raggiungere gli scopi che il disponente ha delineato.
IL TRUST “AUTODICHIARATO”
L’atto istitutivo del trust può esaurirsi nell’imposizione del vincolo su un dato bene, ferma la titolarità del bene in capo al costituente; in questo caso, l’atto di destinazione comporta l’assunzione, da parte del titolare del bene vincolato, degli obblighi finalizzati all’attuazione dello scopo di destinazione.
I BENI IN TRUST
Sono talvolta beni infungibili, che il trustee deve mantenere come tali (ad esempio, un edificio oppure un bene mobile di particolare valore o pregio; e così anche un dossier di strumenti finanziari o una partecipazione al capitale di società). Può anche però trattarsi di beni dei quali il trustee deve o può disporre per realizzare gli scopi del trust.
I frutti dei beni in trust sono di regola utilizzati per il perseguimento dello scopo del trust ma spesso, specie nei trusts di natura familiare, si hanno clausole che dispongono l’accumulazione del reddito o di una parte di esso, per un certo periodo o fino a quando un beneficiario non raggiunga una certa età.
IL TRUSTEE
È una persona fisica o giuridica che diviene titolare dei beni destinati al trust: il trustee diviene il titolare di questi beni a tutti gli effetti e nei confronti di chiunque, incluso il disponente; tuttavia, egli è soggetto all’obbligazione di gestire o disporre di questi beni secondo gli scopi dettati dal disponente.
Il trustee pertanto deve esercitare ogni facoltà e ogni potere relativi ai beni in trust, poiché tali beni effettivamente gli appartengono; di questo egli risponde personalmente e illimitatamente. Pertanto, visto che i beni in trust appartengono al trustee, egli è legittimato a compiere qualunque atto competa al loro titolare.
Il trustee normalmente non esercita atti di gestione o poteri di disposizione se non è ben certo di averne la possibilità; d’altro canto, egli rischia di incorrere in responsabilità anche per eccessiva prudenza e quindi se erroneamente interpreta, in senso restrittivo, l’ampiezza dei propri poteri.
L’atto istitutivo può senz’altro indirizzare l’esercizio dei poteri del trustee, ma vi sono limiti che non è possibile oltrepassare, a pena di rendere nullo il trust.
La funzione di trustee è svolta usualmente da professionisti o familiari di fiducia, qualche volta (specialmente se il trust è destinato a durare) da strutture specializzate: società fiduciarie, “trust companies” italiane o quelle straniere.
I BENEFICIARI DEL TRUST
Vi possono essere “beneficiari del reddito” e cioè soggetti destinati a conseguire le utilità che siano ritraibili dai beni in trust (riscuotere una somma, utilizzare un bene, abitare una casa, eccetera) e “beneficiari finali” e cioè soggetti cui saranno trasferiti, al termine del trust, i beni oggetto del trust.
I beneficiari possono essere individuati nell’atto istitutivo oppure anche in seguito. L’individuazione può essere fatta direttamente dal disponente o da un terzo a ciò incaricato (il cosiddetto protector); ancora, essi possono essere identificati o nominativamente o come appartenenti a una certa categoria di soggetti (ad esempio, tutti i discendenti di un certo capostipite).
I beneficiari hanno azione verso il trustee per la preservazione del valore economico che in futuro spetterà loro ovvero per rivendicare il godimento cui attualmente o in futuro essi abbiano diritto ovvero ancora per pretendere la reintegrazione delle diminuzioni di valore dalle quali essi siano pregiudicati.
LA DURATA DEL TRUST
Questa tematica dipende da ciò che prevede la legge scelta per regolare il trust. In linea di massima:
a) i trusts non di scopo hanno una durata massima prefissata e possono accumulare il reddito per tutto tale periodo;
b) i trusts di scopo non charitable hanno la medesima durata indeterminata tipica dei trusts charitable.
Fatta eccezione per le leggi di Nauru, Turks and Caicos e Anguilla, che consentono ai trusts di ogni tipo di avere durata perpetua, il disponente deve stabilire il periodo di durata del trust entro i limiti previsti dalla legge.
Ad esempio, un termine di 150 anni è previsto nelle Cayman Islands, un termine di 120 anni a Belize e a Niue, un termine di 100 anni a Jersey, nelle Cook Islands, a Malta, a Guernsey, a Grenada, nelle Bermuda, a Mauritius, a Cipro, nelle British Virgin Islands, a Nevis, nelle Seychelles, nelle Barbados, un termine di 80 anni nelle Bahamas, un termine di 100 anni nella Repubblica di San Marino.
Nel diritto inglese la durata del trust è disciplinata da norme complicate: la regola più antica (la cosiddetta rule against perpetuities) ha alcuni secoli di vita e dispone che un trust e’ nullo se un diritto non trovi un titolare certo oltre il termine (cosiddetto perpetuity period) di ventuno anni dopo la morte di una persona esistente. Tuttavia, il Perpetuities and Accumulations Act del 1964 ha disposto una alternativa, e cioè la possibilità di stabilire un periodo prefissato, non superiore a ottanta anni.
TRUST E VINCOLO DI DESTINAZIONE
L’articolo 2645-ter, prevede la possibilità di istituire il cosiddetto “vincolo di destinazione“, con l’evidente scopo di fare di questo istituto una specie di “trust all’italiana”.
Per vincolo di destinazione si intende ad esempio l’atto con cui i genitori vincolano un dato edificio ad abitazione del figlio disabile; il vincolo serve a preservare nel tempo la destinazione che è stata voluta e a renderla insensibile rispetto alle vicende giuridiche nelle quali il bene vincolato incorrerà (ad esempio in caso di sua vendita o di sua trasmissione ereditaria).
L’istituzione di vincoli di destinazione (che ha comunque una sua dignità e un suo non indifferente perimetro di utilizzo) è limitata a un numero ristretto di casi mentre il trust rimane ancora lo strumento preferito.
Il vincolo di destinazione e il trust, tra l’altro, sono istituti appartenenti alla stessa “famiglia”, in quanto, in effetti, il trust altro non è che una species del genus dei “vincoli di destinazione”: con questa espressione infatti si intende, con riferimento all’insieme dei rapporti giuridici facenti capo a quel soggetto, l’atto con il quale una parte di questi rapporti vengono isolati dal resto, per essere appunto finalizzati a una certa destinazione.
Da questa finalizzazione deriva dunque l’effetto segregativo dei beni “destinati” rispetto agli altri beni appartenenti al medesimo soggetto: mentre questi ultimi hanno la loro sorte “ordinaria” (ad esempio: si trasmettono agli eredi in caso di morte del loro titolare; sono aggredibili dai suoi creditori; eccetera), il vincolo impresso sui beni “destinati” comporta che essi sono invece dedicati alla realizzazione dello scopo di destinazione: ad esempio, sono pignorabili solo dai creditori che hanno maturato i loro crediti nell’esercizio dell’attività di destinazione.
Ma anche il trust, come più volte sottolineato, ha l’effetto di segregare i beni del trust rispetto al rimanente patrimonio del trustee e quindi, sotto questo profilo i due istituti non differiscono.
I punti di non contatto sono invece essenzialmente due: che il vincolo di destinazione può riguardare solo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (quando invece nel trust non vi sono limitazioni del genere); inoltre, un carattere fondamentale del trust (salvo i casi del trust autodichiarato, che, in effetti, è assai simile al vincolo di destinazione) è l’affidamento al trustee della proprietà dei beni in trust, con ciò che ne consegue in termini di maggior efficienza nella realizzazione dello scopo per il quale lo strumento viene istituito, in ragione del coinvolgimento di un soggetto obbligato a curarne l’attuazione.
