VERBALI DI ASSEMBLEA

Quando una società deve effettuare operazioni straordinarie è necessario che il notaio verbalizzi le decisioni assunte dall’assemblea dei soci. Si tratta, dunque, di operazioni straordinarie importanti per la vita di una società: aumenti e riduzione di capitale, modifiche di oggetto, sede e altri elementi dello statuto, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e nomina dei liquidatori.

Massime Commissione Società 

TRASFORMAZIONE

La trasformazione di una società può essere:

  • omogenea, quando c’è una variazione sia da un modello all’altro di società di persone o di società di capitali, che da una società di persone in una società di capitali o viceversa;
  • eterogenea, quando c’è una variazione di una società di capitali in enti di tipo diverso (come società cooperative, società consortili, consorzi, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni) o viceversa.

La trasformazione non influenza i diritti e gli obblighi della società che l’ha effettuata; di conseguenza, i rapporti processuali proseguono in capo all’ente trasformato.

Le procedure concorsuali sono state ritenute dal legislatore conciliabili con la trasformazione, salvo che non vi sia incompatibilità con le finalità e lo stato della procedura.

In merito alla trasformazione in SRL (Società a responsabilità limitata), in SPA (Società per azioni) o in SAPA (Società in accomandita per azioni) è prevista una particolare forma  in quanto essa deve risultare da atto pubblico, contenente tutto quanto legislativamente previsto per l’atto di costituzione di tali tipologie sociali.

L’atto di trasformazione deve sempre rispettare la disciplina del nuovo tipo sociale e la relativa  pubblicità. Inoltre, è necessario che la cessazione della società che effettua la trasformazione sia sottoposta alla pubblicità a tal fine richiesta.

Solo il rispetto di tutti i necessari adempimenti pubblicitari conferisce effetto alla trasformazione e ne preclude la pronuncia di invalidità, fatti salvi i diritti dei terzi e dei partecipanti alla società trasformata.

FUSIONE

La fusione costituisce un’operazione straordinaria che ha come obiettivo principale quello di rendere più efficiente l’organizzazione. La fusione si verifica quando due o più società si uniscono.

Tale operazione si distingue in omogenea ed eterogenea, a seconda degli enti interessati La fusione può avvenire per incorporazione di una società ad un’altra o mediante la creazione di una nuova società.

Sono escluse da tale operazione le società in liquidazione che abbiano già avviato la distribuzione dell’attivo. Inoltre, i rapporti intrattenuti dalle società partecipanti alla fusione non si estinguono, ma proseguono in capo alla società che ne risulta.

Il procedimento di fusione si struttura in un progetto di fusione e di ulteriori documenti prescritti dal legislatore, nella delibera di fusione da parte di tutte le società partecipanti, secondo le modalità previste per le modifiche dell’atto costitutivo, nel deposito e nell’iscrizione di tale delibera nel registro delle imprese.

Si potrà procedere all’esecuzione della fusione solo dopo due mesi da tale iscrizione, senza che l’eventuale opposizione dei creditori abbia determinato il giudice a interrompere l’operazione.

La fusione avviene attraverso la stipula da parte degli amministratori delle società interessate di un atto di fusione, redatto in forma pubblica e sottoposto all’iscrizione nel registro delle imprese.

L’atto può essere stipulato anche prima del decorso del termine di due mesi dal deposito della delibera di fusione nel registro delle imprese. In tal caso le società devono aver soddisfatto tutti i creditori o acquisito il loro consenso all’operazione o depositato le somme necessarie al pagamento dei crediti in un conto vincolato presso una banca.

SCISSIONE

La scissione è l’operazione opposta alla fusione. In tal caso, infatti, il patrimonio di una società viene suddiviso in tutto o in parte tra altre società già esistenti o nuove. Quelle di nuova costituzione sono dette “beneficiarie”. Anche in questo caso vengono escluse le società in liquidazione che abbiano già avviato la distribuzione dell’attivo.

Il procedimento di scissione inizia con la predisposizione di un progetto di scissione, degli atti richiesti agli amministratori e della relazione degli esperti. Anche in questo caso c’è la fase di deliberazione della scissione, segue l’iscrizione nel registro delle imprese e, infine, la stipula dell’atto di scissione.

Il Codice Civile, infine, prevede una garanzia per i creditori delle società interessate alla scissione, prevedendo che ciascuna di queste è responsabile in solido dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Ciò, per ognuna, nei limiti del valore del patrimonio loro trasferito o rimasto.