ENTI DEL TERZO SETTORE
La legge consente a chiunque la possibilità di costituire un’associazione o una fondazione: la stessa Costituzione, all’art. 18, tutela e valorizza tale diritto. Si possono creare organizzazioni con gli scopi più vari: solidaristiche, assistenziali, culturali, mediche, ricreative, sociali, sportive, professionali, studentesche, sindacali, politiche, religiose, patriottiche, enogastronomiche ecc. La libertà di associazione, costituzionalmente riconosciuta, trova il solo limite nel divieto di perseguire fini vietati ai singoli dalle leggi penali e scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Le forme per realizzare gli scopi associativi sono diversi e vari. La legge italiana prevede più alternative. Le principali sono:
le associazioni riconosciute,
le associazioni non riconosciute,
le fondazioni,
i comitati,
le onlus,
l’impresa sociale.
È quanto mai opportuno rivolgersi per tempo al notaio, che potrà orientare i cittadini nella scelta delle soluzioni più idonee e meglio rispondenti alla loro volontà. Il notaio potrà inoltre prestare consulenza qualificata qualora sia necessario armonizzare esigenze diverse. Ad esempio, nella costituzione di una fondazione disposta per testamento, quando occorra contemperare l’intento del fondatore con i diritti dei legittimari. Potrà inoltre intervenire nella valutazione degli aspetti fiscali, oggetto di continua evoluzione normativa. Inoltre, quando necessario, accompagnerà il nuovo soggetto nel percorso mirante ad ottenere il riconoscimento e lo status di persona giuridica.
L’art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 stabilisce che “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture”.
Pertanto la personalità giuridica si acquista con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche. Il“sistema concessorio” si contrappone al “sistema normativo”, nel quale l’attribuzione della personalità giuridica viene effettuata in favore di determinate categorie di enti che hanno dei requisiti prestabiliti per legge (es. le società di capitali con l’iscrizione dell’atto pubblico nel Registro delle Imprese).
Nonostante la finalità di ridurre la discrezionalità amministrativa, perseguita anche mediante l’elencazione dei presupposti per il riconoscimento, è rimasta alla Prefettura una certa discrezionalità nel concedere o meno il riconoscimento, potendo essere negata l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, qualora sia considerato insufficiente il patrimonio, o si ravvisi la mancanza dell’utilità collettiva, oppure sia valutato irrilevante il fine dell’ente.
La legge delega n. 106/2016 ha previsto l’emanazione di decreti legislativi per provvedere:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.
L’opera riformatrice è guidata da alcuni principi e criteri direttivi generali (art. 2 L. 106/2016:
a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
b) riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l’autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;
d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.
Il legislatore delegato ha deciso di non modificare il titolo II del libro I del codice civile, tuttavia mediante l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore ha riformato il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica.
Al notaio (pubblico ufficiale, dotato di alta specializzazione professionale e di terzietà) è affidato il controllo di legalità sugli atti costitutivi e modificativi delle persone giuridiche del Terzo settore.
Il procedimento di acquisto della personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è contemplato dall’art. 22 dello schema di decreto legislativo espressamente «in deroga al D.P.R. 1 febbraio 2000, n. 361». Il procedimento ivi disciplinato si affianca, quindi, a quello dettato dal D.P.R. n. 361/2000, e si pone parallelamente ad esso.
Per gli enti del Terzo settore, è demandata al notaio rogante la verifica della «sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente» e per l’approvazione delle modifiche statutarie.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente. Il deposito è preceduto da un controllo svolto dal notaio in ordine «alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente», ed in particolare dalle disposizioni del Codice del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’ente del Terzo settore o la pubblicazione del testamento in cui si dispone la costituzione di una fondazione può, infatti, rifiutarsi di depositare l’atto per chiedere l’iscrizione dell’ente nel registro unico, qualora all’esito del controllo di legalità sostanziale da lui compiuto ritenga non sussistenti le condizioni per l’ente o il patrimonio minimo. Il rifiuto deve essere motivato e tempestivamente (comunque non oltre il termine di trenta giorni) comunicato dal notaio al fondatore o agli amministratori dell’associazione.
Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni e ad euro 30.000 per le fondazioni. Si tratta di una regola di grande importanza pratica, in quanto incide su un requisito necessario ai fini dell’acquisto della personalità giuridica su cui spesso, nel procedimento ordinario di riconoscimento di cui al D.P.R. 361/2000, si formano situazioni di stallo a causa della discrezionalità esercitata dalle diverse prefetture, le quali fissano minimi patrimoniali in base a diversi criteri
Al fine di garantire la tutela dell’effettività del patrimonio dell’ente ed il rispetto del minimo patrimoniale sopra determinato, il legislatore delegato ha correttamente imposto:
– la redazione di una relazione giurata, da allegare all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, da cui risulti il valore dei beni diversi dal denaro che costituiscano il patrimonio dell’ente;
– l’obbligo per gli amministratori di provvedere direttamente (nelle fondazioni) o di invitare gli associati a provvedere (nelle associazioni) alla reintegrazione del patrimonio quando lo stesso sia diminuito in conseguenza di perdite, analogamente a quanto previsto per le società con personalità giuridica (articolo 22, comma 5).
Nella semplificazione del procedimento di riconoscimento, il legislatore delegato ha voluto, lasciare inalterato il procedimento di acquisto della personalità giuridica per riconoscimento di cui al D.P.R. n. 361/2000, affiancando ad esso il nuovo procedimento di acquisto per iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
In questo modo, il legislatore delegato ha generato un sistema alternativo e parallelo a quello già esistente. I due sistemi di riconoscimento sono paralleli, in quanto l’uno non coinvolge l’altro né ha punti di incontro, e “viaggiano”, quindi, su due diversi binari.
Probabilmente il ricorso alla procedura di riconoscimento ordinaria sarà sempre meno frequente e dettato principalmente dal fine perseguito dall’ente di cui si chiede il riconoscimento, diverso da quelli elencati nell’articolo 5 dello schema di decreto legislativo.
Il notaio in sede di stipula dell’atto costitutivo della fondazione e dell’associazione dovrà svolgere un controllo di legalità sostanziale e formale, indipendentemente dal tipo di procedura che dovrà seguire l’ente per il conseguimento della personalità giuridica.
Il notaio assumerà ruoli diversi dopo la stipula dell’atto costitutivo dell’ente.
Nel caso in cui si intenda ottenere la personalità giuridica per riconoscimento ottenuto con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, il notaio dovrà limitarsi, se richiesto, esclusivamente a collaborare, quale libero professionista, con gli interessati al fine di ottenere il buon esito della pratica di riconoscimento presso la Prefettura ed, eventualmente, riceverà un atto modificativo o integrativo, qualora l’ente preposto all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche ne faccia richiesta. Qualora, invece, si tratti di un’associazione o di una fondazione che abbia per oggetto le attività di interesse generale, elencate nell’articolo 5 dello schema del decreto legislativo, il notaio, stavolta nell’esercizio delle funzioni notarili di pubblico ufficiale, è chiamato ad un giudizio “omologatorio”, consistente nella verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente ed in particolare dal Codice del Terzo settore, per poter poi procedere al deposito dell’atto costitutivo con richiesta di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
