COSTITUZIONE DI SOCIETA’
La costituzione di una società implica l’ausilio di un notaio, in grado di fornire supporto sia dal punto di vista organizzativo che informativo, rispetto alle responsabilità e alle metodologie da approntare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Occorre in primo luogo distinguere tra le società di persone e le società di capitali.
SOCIETA’ DI PERSONE
Le società di persone si dividono in:
- Società semplici (S.s.);
- Società in nome collettivo (S.n.c.);
- Società in accomandita semplice (S.a.s.).
Non vi è una personalità giuridica ed hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto è prevista per i soci la responsabilità illimitata e solidale rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, salvo alcuni casi disciplinati dalla legge.
In queste società ogni socio può amministrare la società (tranne quando non è previsto dalla legge). Inoltre, egli non può trasferire la propria quota di partecipazione alla società senza il consenso degli altri soci.
In caso di successione gli eredi non hanno diritto di entrare a far parte della società, ma hanno solo un diritto di credito pari al valore effettivo della quota societaria caduta in successione.
Sono ritenute legittime clausole di libera trasferibilità della quota per atto tra vivi, così come sono legittime clausole che regolamentino diversamente il trasferimento della quota in caso di successione. Il notaio può offrire un supporto per elaborarle, nel rispetto della legge, in modo che possano effettivamente operare in caso di necessità.
SOCIETÀ DI CAPITALI
Le società di capitali sono organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale. In tal caso è solo la società con il suo patrimonio a rispondere delle obbligazioni sociali. Il socio ha responsabilità limitata al capitale conferito.
Le società di capitali si dividono in:
- Società per azioni (S.p.A.);
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.).
Anche le società cooperative hanno personalità giuridica. Si precisa che delle obbligazioni della società risponde solo la società e non i soci. Allo stesso modo anche i debiti della società li paga la società e non i soci (salvo eccezioni previste dalla legge).
Le società di capitali possono svolgere anche attività consortile, cioè costituire un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese
La personalità giuridica si acquista con l’iscrizione da parte del notaio dell’atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese .
L’autonomia privata si esprime in particolare nella redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, che ne regolano oltre che la nascita, anche lo svolgimento della sua futura attività.
Il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo della società, ma può esprimere il suo voto in assemblea e partecipare alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Ciò non gli impedisce di essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.
La società di capitali funziona attraverso la presenza di tre organi:
- l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente;
- gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale,
i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori.
